Art. 1.

      1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori, debitori per somme omesse o pagate tardivamente relative a periodi contributivi maturati fino al 1o gennaio 2007, possono regolarizzare la loro posizione debitoria mediante il versamento, entro il 1o ottobre 2007, di quanto dovuto a titolo di contributi e di premi, senza alcuna maggiorazione per interessi civili e oneri accessori. Il presente articolo si applica anche alle partite debitorie cedute dagli enti previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Il presente articolo si applica inoltre ai soggetti indicati all'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, per le sole disposizioni della presente legge non ivi comprese.